Tumore non curato, Cassazione: è maltrattamento animale
- 27 Maggio 2019
La mancanza di cure veterinarie ha causato gravi sofferenze al cane. La Corte di Cassazione condanna il proprietario: è maltrattamento con dolo generico.
Il reato penale era stato accertato a settembre del 2011, poi confermato dalla Corte di Appello di Bologna e infine anche dalla Cassazione con la sentenza depositata il 23 maggio. I giudici della Corte di Cassazione hanno così segnato un nuovo orientamento nella giurisprudenza, mettendo in diretta correlazione la mancanza di cure veterinarie con il reato punito dall’articolo 544 ter del Codice Penale. L’imputato, “in qualità di proprietario di un cane meticcio femmina, ometteva di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dell’animale mettendone in pericolo la sopravvivenza”.
I fatti- Il cane era stato trovato da alcuni operatori di canile, “vagante e in pessime condizioni di salute”, come confermato dal Servizio Veterinario locale che accertava “vari tumori mammari di grosse dimensioni e ulcerati- dermatite in varie zone del corpo- calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori”.
Il proprietario non si riteneva punibile, perchè “non essendo un veterinario non si era reso conto della gravità della malattia del cane”. Per i suoi difensori, ci sarebbe stata solo “trascuratezza e non una volontà di cagionare una sofferenza e una malattia al cane. L’animale del resto appariva ben nutrito, come riscontrato dal Veterinario”. La condotta dell’imputato “non ha cagionato una lesione al cane, in quanto la malattia individuata dal Veterinario (massa di probabile natura neoplastica) non è stata cagionata dal ricorrente; la malattia riscontrata – è sempre la tesi del ricorso- non può in alcun modo integrare l’elemento materiale richiesto dalla norma”. Ricorso infondato.
L’assenza di cure è dolosa- Già per la Corte d’Appello di Bologna “l’assenza di cure deve ritenersi dolosa, intenzionale e non già colposa, in quanto la condizione dell’animale era riscontrabile in maniera evidente”. La differenza tra un comportamento doloso e colposo “è evidente” scrivono i Giudici. Il delitto di cui all’articolo 544 ter del codice penale sussiste, per dolo, sia pure generico, perchè il maltrattamento si è verificato “senza necessità”. Il proprietario, cioè, “con il suo comportamento omissivo, ovvero con totale abbandono e incuria del cane aveva cagionato notevoli sofferenze all’animale tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico; la malattia era presente da molto tempo e la mancata sottoposizione del cane a idonee cure aveva comportato sicuramente gravi sofferenze al cane”.
Infondate, insomma, le obiezioni del proprietario che sosteneva di non avere causato la malattia, “quello che rileva- dicono i giudici- è l’aggravamento sicuramente determinante gravi sofferenze”.
La nozione di lesione: nel cane come nelle persone– La nozione di lesione implica una apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva”. Il solo protrarsi di una malattia pre-esistente e in aggravamento configura le lesioni dicui all’articolo 582 del Codice Penale.
La condanna- Il proprietario è stato condannato a pagare 10mila euro, le spese processuali e quelle (2.500 euro) sostenute dall’associazione ANPANA costituitasi parte civile.
La massima di Cassazione– Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale.
Fonte: Articolo tratto da Anmvioggi.it